1. Un terzo del valore destinato a titolo di premio ai concorrenti partecipanti a trasmissioni televisive fondate su concorsi, quiz o lotterie, è devoluto ad associazioni no profit e a centri di ricerca operanti nel settore del volontariato sociale, della prevenzione e dell'assistenza nel settore socio-sanitario.
1. Il Governo provvede al riparto dei proventi di cui all'articolo 1 tra le associazioni e i centri di ricerca di cui al medesimo articolo 1.